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Articolo aggiuntivo n. 23.0.2 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 23.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure per sostenere la riqualificazione della città di Messina)

        1. Al fine di contenere i rischi sanitari legati all'emergenza epidemiologica ''Covid 19'' aggravati dal degrado sociale, abitativo, ambientale e urbanistico degli ambiti territoriali della Città di Messina di cui alla L.R. siciliana 6 luglio 1990, n. lo si dispongono le seguenti misure a sostegno della riqualificazione della città di Messina.

        2. Attengono alla definizione dei livelli essenziali per il godimento del diritto all'abitazione e alla tutela dell'ambiente le disposizioni finalizzate alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione unitaria degli interventi necessari ad assicurare il definitivo superamento del grave degrado sociale, abitativo, ambientale e urbanistico degli ambiti territoriali della Città di Messina di cui alla L.R. siciliana 6 luglio 1990, n. 10.

        3. Agli interventi volti alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento sociale, abitativo e ambientale e urbanistico delle aree degradate della città di Messina, è preposto un Commissario straordinario del Governo, dotato dei poteri previsti dall'art. 4, commi 2, 3 e 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con la Regione siciliana. Il Commissario straordinario programma gli interventi previsti dalla presente legge d'intesa con la Regione siciliana.

        4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono stabiliti i termini, le modalità, le attività connesse alla realizzazione della riqualificazione della città, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri gravano sui fondi stanzianti dal presente articolo. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. in. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione statale, regionale o territoriale interessata nonché dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti s.p.a. o di società controllate dallo Stato o dalla Regione siciliana.

        5. Per le finalità e la realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di too milioni di euro per l'anno 2021 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sul Fondo sviluppo e coesione - Programmazione 2021-2027.».