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Articolo aggiuntivo n. 39.0.80 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 39.

testo emendamento del 16/04/21

        1. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di cui esso si avvale possono operare attraverso dipendenti o collaboratori iscritti in ordini e collegi purché abbiano comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa'';

            b) al comma 6, dopo la parola: ''dipendente'' sono aggiunte le seguenti: ''e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi''».