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Articolo aggiuntivo n. 11.0.2 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

        1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

        2. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono soppresse le seguenti parole: '', con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività''.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».