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Proposta di modifica n. 35.4 al ddl C.1346 in riferimento all'articolo 35.
  • status: Inammissibile
argomenti:  

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, non oltre il grado massimo stabilito per la categoria, una volta collocati nella riserva di complemento a cui appartengono. I predetti ufficiali sono altresì promossi al grado superiore al momento del loro collocamento nel congedo assoluto e sempre a titolo onorifico. L'attribuzione del nuovo grado non dà diritto, in caso siano previsti diversi limiti di età per la nuova posizione gerarchica, al ricollocamento nella categoria del complemento. La promozione a titolo onorifico di cui al presente comma non è computabile in alcun modo a fini economici. Per il personale promosso a titolo onorifico ai sensi della presente legge è adottato il distintivo di grado previsto per i beneficiari delle promozioni a titolo onorifico di cui alla legge 8 agosto 1980, n. 434.