Articolo aggiuntivo n. 37.0.1 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 37.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure per la continuità delle piccole e medie imprese nel settore eventi).

        1. Al Fine di sostenere le piccole imprese, gli artigiani e i professionisti che operano nel settore degli eventi, ivi inclusi quelli che forniscono beni e servizi per la realizzazione dei medesimi, danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con sede legale e operativa in Italia, che operano nel settore degli eventi, individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento, rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti di cui al comma 1, che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019.

        3. Il contributo di cui al comma 1, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

        4. Per gli immobili sede di eventi organizzati dai soggetti individuati dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 1, non è dovuta la prima rata dell'imposta Municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno 2021, qualora i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

        5. Fino al 31 dicembre 2021, il canone di locazione degli immobili di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sede di attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi, individuate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 1, non può superare il 50 per cento del canone concordato tra le parti. A tal fine le parti provvedono all'adeguamento del canone in funzione della riduzione del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019 relativo all'attività d'impresa, di lavoro autonomo, professionale o commerciale esercitata nell'immobile. Tale riduzione si applica, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che operano nel settore degli eventi che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019.

        6. Fino al 31 dicembre 2021, è assegnato al locatore degli immobili di cui al comma 5, un credito d'imposta in misura pari alla riduzione del canone di locazione accordata rispetto al canone indicato in contratto. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo l, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

        7. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, l'Associazione bancaria italiana, che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, accordati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi individuate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 1.

        8. Le banche che aderiscono all'intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

            a) rinegoziazione e ridefinizione delle scadenze dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, sono stabiliti in cifra fissa e per l'ammontare definito nel Protocollo d'Intesa;

            b) concessione ai soggetti affidatari, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un ''periodo di grazia'' in cui i rimborsi siano sospesi e siano dovuti solo gli interessi;

            c) offerta, ai soggetti affidatari, di nuovi finanziamenti, per un ammontare equivalente ad almeno il 25 per cento dell'esposizione originaria nel periodo rinegoziato;

            d) per i soggetti che abbiano registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi durante l'anno di pandemia superiore al cinquanta per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2019, offerta di specifici programmi di moratoria del debito, o di riduzione del debito e del suo servizio.

        9. Alle operazioni di cui al comma 8, si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al cento per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione.

        10. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 9 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 7, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

        Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».