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Articolo aggiuntivo n. 30.0.65 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 30.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 30-bis.

(Misure di sostegno peri territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

        1. Dopo l'art. 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, aggiungere il seguente:

''Art. 50-ter.

(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'art. 30 e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

        1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 Euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

        2. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'art. 50, comma 3-quinquies e agli Enti parco nazionali di cui all'art. 3, comma I, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3.

        3. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo''.».