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Articolo aggiuntivo n. 22.0.39 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 22.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Personale dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali - AGENAS)

        1. Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, la dotazione organica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui all'articolo 1, comma 444 della legge 27 dicembre 2017, come rideterminata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata di 70 unità di cui n. 10 da inquadrare con la qualifica B, n. 25 da inquadrare nella qualifica C e n. 35 da inquadrare nella qualifica D.

        2. L'AGENAS è autorizzata, per l'anno 2021, ad assumere con contratto subordinato a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli e colloqui, anche in modalità telematica e decentrata ai sensi e nei tendini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, un contingente di personale pari a n. 70 unità di cui n. 10 da inquadrare con la qualifica B, n. 25 da inquadrare nella qualifica C e n. 35 da inquadrare nella qualifica D, opportunamente valorizzando le esperienze professionali maturate presso la medesima Agenzia, con contratti di lavoro flessibile e, in particolare, quelli stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

        3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, l'AGENAS rinnova i contratti a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2020. È fatto divieto all'Agenzia di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 2, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.

        4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, pari a euro 1.817.442,67 per l'anno 2021 e ad euro 2.726.164,00 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'AGENAS.».