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Proposta di modifica n. 8.31 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        Â«2-bis. I datori di lavoro privati che abbiano interamente usufruito delle dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale previste ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono utilizzare i trattamenti di cui ai commi 1 e 2, in continuità con i precedenti, anche per i periodi antecedenti il 1º aprile 2021.».