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Articolo aggiuntivo n. 5.0.72 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di crisi d'impresa)

        1. All'articolo i del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, le parole: ''possesso congiunto dei seguenti requisiti'' sono sostituite dalle seguenti: ''possesso di almeno uno dei seguenti requisiti'';

            b) al comma 2, alla lettera a), le parole: ''euro trecentomila'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro settecentomila'';

            c) al comma 2, alla lettera b), le parole: ''euro duecentomila'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro trecentomila'';

            d) al comma 2, alla lettera e), le parole: ''anche non scaduti'' sono soppresse;

            e) al comma 2, alla lettera c), le parole: ''euro cinquecentomila'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro trecentomila'';

            f) al comma 3, dopo le parole: '' degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento'' sono aggiunte le seguenti: '', nonché delle stime ISTAT relative al fatturato dell'industria in termini congiunturali, dell'indice ISTAT del clima di fiducia delle imprese e dell'indice ISTAT del clima di fiducia dei consumatori''».