Articolo aggiuntivo n. 1.0.60 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Cessione del credito)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 1051 a 1058 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».