presentato il 16/04/2021 in Assemblea del Senato da Roberto BERARDI (FI) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 16/04/21
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. All'articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 315, sono soppresse le parole: ''o che hanno subito una riduzione del reddito'';
b) il comma 316 è soppresso;
c) il comma 317 è sostituito dal seguente:
''317. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.'';
d) il comma 318 è sostituito dal seguente:
''318. Il trattamento di cui al comma 315, non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per gli altri beneficiari di cui al comma 315, nella misura di 40 euro netti al giorno.''.
14-ter. Al fine di consentire la ricevibilità e ammissibilità delle istanze pervenute entro il 31 marzo 2021 in applicazione dell'articolo 1, commi 515 e 516, legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito quello del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio riducendo entro il limite di 1 milione di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».