Proposta di modifica n. 19.10 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 19.
argomenti:  

testo emendamento del 16/04/21

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            Â«a-bis) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        ''1-bis. In considerazione del particolare tipo di retribuzione corrisposta dalle imprese della pesca al proprio personale imbarcato secondo il metodo definito «alla parte», caratterizzato dalla partecipazione dei lavoratori dipendenti ai risultati della produzione secondo criteri e modalità definiti nella contrattazione collettiva di lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al precedente comma 1 è esteso anche alla quota a carico del personale imbarcato''».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto-legge.