Proposta di modifica n. 20.42 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 20.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

        Â«13-bis. Ai soggetti emofilici danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazione di medicinali emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni o, in mancanza, ai loro eredi, che non hanno percepito alcuna somma a titolo di risarcimento danni, né in via giudiziale, né ai sensi di transazioni o eque riparazioni, è riconosciuto un ulteriore indennizzo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale con la rivalutazione dovuta, consistente in un assegno mensile a vita di importo doppio di quello già percepito ai sensi della legge n. 210 del 1992.

        13-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-bis, valutati in 9 milioni di curo a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.».