Articolo aggiuntivo n. 5.0.89 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detraibilità rette scolastiche scuole paritarie)

        1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno scolastico 2020/2021 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.4

        2.Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

            c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».