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Proposta di modifica n. 30.153 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 30.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

        Â«11-bis. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, al comma 1, secondo periodo, le parole: ''a far data dal 30 giugno 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2023''. È conseguentemente disposto l'aggiornamento delle scadenze previste dal decreto ministeriale 20 maggio 2015, come modificato dal decreto ministeriale 28 febbraio 2019.

        11-ter. Al fine di sostenere la continuità delle attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 ton, è prorogato il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada al 1º gennaio 2022, fermo restando l'obbligo di autorizzazione all'Ente proprietario della strada.

        11-quater. In deroga a quanto previsto agli Allegati L-quater e L-quinquies della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente agli anni 2021 e 2022, gli imprenditori agricoli possono avvalersi anche del sistema pubblico di conferimento per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, mediante comunicazione all'Amministrazione comunale competente per territorio da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni.

        11-quinquies. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente:

        ''6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. L'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma citata gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi''.

        11-sexies. All'articolo 261, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento.''».

        Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni».