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Articolo aggiuntivo n. 13.0.2 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni per il sostegno dell'attività libero professionale in materia di responsabilità professionale e proroga dei termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato)

        1. Al fine di sostenere le attività libero professionali nel periodo pandemico, in deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al periodo precedente non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

        2. Nel caso di cui al comma i, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

        3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere depositato, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle-disposizioni di cui al presente articolo.

        4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le pubbliche amministrazioni disciplinano con proprio provvedimento, nel rispetto del termine di cui al comma 5, le modalità operative per la ricezione dei certificati di cui al comma 2, nonché le modalità di ravvedimento ove ricorra il caso di cui al presente articolo.

        5. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2

        6. Resta in ogni caso esclusa, al ricorrere della condizione di cui al comma 1, la responsabilità del professionista o del suo cliente.

        7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti giurisdizionali.».