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Proposta di modifica n. 5.66 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo il comma 22, aggiungere in fine il seguente:

        Â«22-bis. I ristori erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Agli oneri recati dal presente comma, stimati complessivamente in 6,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto».