Articolo aggiuntivo n. 20.0.6 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 20.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di incarichi libero professionali, scuole di specializzazione in medicina e corsi regionali di formazione in medicina generale)

        1. Lo svolgimento di incarichi libero professionali e convenzionati, a qualsiasi titolo attivati a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dalle aziende o da altri enti accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale è compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina, compreso il corso regionale di formazione in medicina generale. Lo svolgimento dei suddetti incarichi avviene al di fuori dell'orario di frequenza previsto dal contratto per i medici in formazione specialistica. Per i medici frequentanti il corso regionale di formazione in medicina generale lo svolgimento dei suddetti incarichi è riconosciuto come tirocinio obbligatorio, compatibile con altri incarichi in essere.».