Articolo aggiuntivo n. 30.0.100 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 30.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)

        1) Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n.62/2000, sono deducibili, a partire dell'esercizio fiscale 2021, per un importo amino non superiore a 5.500,00 curo ad alunno.

        2) Agli oneri derivanti dal comma 1), nel limite massimo di 100 milioni di curo a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».