Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 10.13 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 16/04/21

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

            Â«d-ter) lavoratori domestici, anche in somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione;

            d-quater) lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione;

            d-quinquies) lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e con partita Iva iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge;

            d-sexsies) operai agricoli a tempo determinato, di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.».

        Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».