presentato il 16/04/2021 in Assemblea del Senato da Gianluca FERRARA (M5S) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 16/04/21
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento della sicurezza delle sedi e del personale in servizio all'estero)
1. Al fine di potenziare la sicurezza degli uffici all'estero e del personale ivi in servizio, l'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per l'invio di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 203:
1) al secondo comma, lettera b), le parole: ''dell'articolo 208'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli articoli 208 e 211'';
2) il quinto comma è abrogato.
b) l'articolo 211 è sostituito dal seguente:
''Art. 211. - (Assicurazioni) - 1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero e ai familiari aventi diritto è assicurata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.
2. In favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare una o più polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternità e in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso, per il trasferimento di infermo ed eventuale accompagnatore. La polizza prevede la copertura anche dei familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.
3. Per il personale inviato in missione in Stato o territorio diverso da quello della sede di servizio, nel quale non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stipula polizze assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o infortunio e per il trasferimento di infermo ed eventuale accompagnatore.
4. Nei confronti del personale e dei familiari a carico di cui ai commi precedenti, trovano applicazione, nella misura in cui le prestazioni non sono coperte dalle polizze assicurative stipulate, l'assistenza sanitaria in forma indiretta prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 e dal regolamento di cui all'articolo i, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché l'istituto del trasferimento d'infermo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.
5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare, in favore del personale di molo in servizio o inviato in missione all'estero, una o più polizze assicurative che coprono i rischi di morte, di invalidità permanente o di altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica occorsi all'estero. Le polizze prevedono un massimale di copertura non inferiore a un milione di euro in caso di morte e sono estese anche ai familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.''.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 9,3 milioni per l'anno 2021 e a euro 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».