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Proposta di modifica n. 20.28 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 20.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        Â«2-bis. All'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al primo comma le parole: '', eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie.'' sono sostituite dalle seguenti: ''. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione del medico, dell'odontoiatra e del medico veterinario ai quali è consentito di svolgere la propria attività esclusivamente nell'ambito di campagne informative di educazione sanitaria e attività di prevenzione, nonché per emergenza e pronto soccorso. I farmacisti possono svolgere in farmacia anche attività di primo intervento.'';

            b) al secondo comma, le parole: ''lire 100.000 a 1.000.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 5.000 a euro 20.000''».