Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 38.0.36 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 38.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure a sostegno della rete nazionale degli interporti)

        1. Gli interporti sono infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale per lo sviluppo e per la modernizzazione del Paese e costituiscono, nel loro insieme, una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti. La-rete degli interporti persegue interessi pubblici di rilievo generale.

        2. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale rientrante tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale. I soggetti che gestiscono gli interporti agiscono in regime di diritto privato, nel caso 'di utilizzo di contributi pubblici agiscono altresì nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

        3. Al fine di sostenere i soggetti gestori degli interporti durante la crisi economica dovuta dall'emergenza sanitaria da COVID-19 e contestualmente sostenere lo sviluppo delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T) attraverso il completamento della rete nazionale degli interporti, nonché incentivare la transizione verso l'economia sostenibile, in deroga all'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 4 agosto 1990 n. 240, è autorizzato un ulteriore contributo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la realizzazione, senza l'obbligo di cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori, dei progetti previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 20 novembre 2020, n. 519 volti a rafforzare la sostenibilità ambientale-energetica, l'intermodalità e lo sviluppo della retroportualità.

        4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartire nel rispetto dei criteri già individuati dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 20 novembre 2020, n. 519. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili apporta ai rapporti convenzionali già stipulati ai sensi del citato decreto le modifiche derivanti della presente disposizione attraverso un atto aggiuntivo.

        5. Agli oneri derivanti dal comma 3 pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».