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Proposta di modifica n. 19.1 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 19.
argomenti:  

testo emendamento del 16/04/21

Sostituire il comma 1con il seguente:

        Â«1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alle imprese agricole che svolgono le attività di cui all'art. 2135 c.c., con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a gennaio 2021. il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.».

        Conseguentemente, all'articolo 41,sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «540 milioni».