presentato il 16/04/2021 in Assemblea del Senato da Antonio DE POLI (FI)
testo emendamento del 16/04/21
All'articolo 1-septies, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
L'iscrizione alla sezione B degli Albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'Albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'Università e della Giustizia.