Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 1.0.29 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure a sostegno delle piccole attività del commercio e dell'artigianato nei centri storici e città d'arte)

        1. È riconosciuto, un contributo a fondo perduto finalizzato alla copertura del 50 per cento degli oneri dei canoni di locazione relativi all'anno 2021 a carico dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico e delle attività artigianali, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana e dei comuni ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

            a) per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

            b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

        2. Il contributo spetta a ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 a condizione che:

            a) il canone di locazione sia di importo non superiore a 30.000 euro su base annua;

            b) il soggetto beneficiario non sia una società per azioni.

        3. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, per un ammontare non inferiore a 500 euro. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 15.000 euro.».

        Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «300 milioni».