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Articolo aggiuntivo n. 6.0.202 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 91 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

        1. All'articolo 91 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1. Al comma 5 dopo le parole: ''per l'anno 2020'', inserire le seguenti: ''e di 150 milioni di euro per l'anno 2021''.

            2. Il comma 7 è sostituito dal seguente:

        ''7. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

            a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 114;

            b) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».