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Articolo aggiuntivo n. 23.0.5 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 23.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

        1. Alla luce del differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021, operato dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico dal Covid-19, al fine di ridurre i disagi per l'attività didattica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette elezioni.

        2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti delle dotazioni del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».