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Articolo aggiuntivo n. 40.0.17 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 40.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

        1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, si riduca al di sotto del 30 per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

        2. Qualora la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-octies inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

        3. Gli amministratori e i sindaci delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza ovvero dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento di cui al comma 1.».