Proposta di modifica n. 17.28 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 17.
argomenti:    

testo emendamento del 16/04/21

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        Â«2-bis. Per i datori di lavoro che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i periodi di durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2021 non sono computati ai fini della determinazione dei termini di durata massima dei medesimi contratti, di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».