Proposta di modifica n. 13.1 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 16/04/21

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        Â«1-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

        ''1-ter. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, ogni emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno di cui al comma 1-bis, comunque esso sia denominato, è equiparato all'assegno medesimo per le finalità del medesimo comma.

        101-quater. Entro il 30 aprile 2021, i lavoratori percettori degli emolumenti di cui al comma 1-ter possono presentare domanda per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, qualora non abbiano avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per le finalità di cui al presente comma, la presentazione delle domande è disciplinata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2020.''»;

            b) sostituire il comma 2 con il seguente:

        Â«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 400mila euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge, e quanto a 10 milioni ai sensi dell'articolo 42.».