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Articolo aggiuntivo n. 6.0.257 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Per l'anno 2021, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso strumentale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca qualora si stabilisca, in accordo tra le parti una riduzione del canone di affitto pari al 50 per cento.

        2. La misura di cui al comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente ai contratti di locazione relativi alle attività di cui al medesimo comma 1 svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia odi città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

            a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

            b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

        3. La cedolare secca di cui al comma 1 sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

        4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché - tenendo conto dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - le modalità per un applicazione progressiva fino ad un minimo del 5 per cento in relazione ad una riduzione del canone di affitto superiore al 40 per cento».

        Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni».