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Proposta di modifica n. 8.54 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

        Â«8-bis. Ai trattamenti di mobilità in deroga erogati ai lavoratori che operano in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

        8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 15 milioni per l'anno 2021 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».