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Articolo aggiuntivo n. 15.0.3 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 15-bis.

(Misure a sostegno di interventi di welfare aziendale e programmi di Casse e Fondi Professionali finalizzati a fronteggiare la pandemia con particolare riferimento alle persone con disabilità, gravi patologie e condizioni di fragilità)

        1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che adottino specifiche misure e programmi di welfare aziendale volti a fronteggiare l'emergenza pandemica attraverso interventi per la conciliazione cura-vita-lavoro delle persone con disabilità, gravi patologie o altre situazioni di fragilità connesse al rischio di contagio da COVID-19 è garantito l'accesso al rimborso, in forma di conguaglio nelle denunce contributive mensili, in misura non inferiore al 50 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi, nel limite di 10 milioni di euro che costituisce tetto di spesa. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad individuare le modalità e i requisiti di accesso a tale rimborso.

        2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per misure di agevolazione e sostegno a favore delle Casse e Fondi professionali che attivino specifiche misure a favore degli iscritti specificamente orientate a fronteggiare gli effetti della pandemia attraverso interventi per la conciliazione cura-vita-lavoro delle persone con disabilità, gravi patologie, fragilità o altre situazioni di fragilità connesse al rischio di contagio da COVID-19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, vengono definiti condizioni, termini e requisiti di accesso a tali misure

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 20».