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Articolo aggiuntivo n. 31.0.4 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 31.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Deducibilità rette scolastiche)

        1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono deducibili, a decorre dell'esercizio fiscale 2021, per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse di cui all'articolo 41.»