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Proposta di modifica n. 21-sexies.1 al ddl C.1346 in riferimento all'articolo 21-sexies.

testo emendamento del 21/11/18

  Al comma 1, capoverso comma 15-bis, dopo le parole: da 2.000 a 7.000 euro aggiungere le seguenti: e la misura dell'allontanamento – ai sensi degli articoli 9 e 10, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 – dall'intero territorio del Comune ove il fatto è stato commesso.