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Articolo aggiuntivo n. 24.0.4 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 24.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche legge 17 febbraio 1992, n. 179)

        1. All'articolo 10, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

        ''7-bis. All'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

        '5-bis. Le regioni possono utilizzare le risorse di cui alla presente disposizione, anche allo scopo di promuovere la formazione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori. Le somme recuperate dai comuni sono impiegate per il finanziamento di interventi di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232'.

        7-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: 'non utilizzate ai sensi del primo periodo', sono inserite le seguenti: nonché le somme recuperate dai comuni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5-bis, della legge 17 febbraio 1992, n. 179'''».