Articolo aggiuntivo n. 7.0.7 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga ammortamento Industria 4.0)

        1. Il comma 185 dell'art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 è sostituito dal seguente:

        ''185. Alle imprese che a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e i 90 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.''».

        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».