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Articolo aggiuntivo n. 6.0.258 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di cedolare secca)

        1. Per la durata dello stato d'emergenza sanitaria, e sino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stesso, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Il regime della cedolare secca si applica sugli immobili classificati C/1, di superficie fino a 400 metri quadri. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili per i contratti di locazione aventi un corrispettivo annuo complessivo superiore ai 250.000 miro, ai nuovi contratti conclusi durante lo stato di emergenza che non prevedano, rispetto al contratto già in essere tra i medesimi soggetti, una riduzione del corrispettivo annuo non inferiore al 20 per cento, nonché qualora alla data della predetta dichiarazione risulti già pendente un giudizio introdotto per morosità del conduttore.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 100 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto legge».