Articolo aggiuntivo n. 39.0.75 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 39.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittima)

        1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: '' con qualunque finalità'' e '', comunque,'' sono soppresse;

            b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''Dal 1º gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500''.».