presentato il 16/04/2021 in Assemblea del Senato da William DE VECCHIS (Misto) e altri e altri 11 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 16/04/21
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Disposizioni per favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia)
1. In via sperimentale, per il triennio 2021-2023, ai datori di lavoro che adottino particolari programmi di conciliazione tra lavoro e famiglia in favore dei propri dipendenti, quali in particolare la flessibilità dell'orario di lavoro in occasione dell'inserimento dei figli nell'asilo nido o in caso di malattia dei figli, l'erogazione di contributi economici aggiuntivi a quelli previsti a normativa vigente per il periodo di maternità facoltativa, l'erogazione di prodotti per l'infanzia, la presenza in ufficio di spazi dedicati ai figli, la predisposizione di corsi in tema di genitorialità o attività di sostegno psicologico per i genitori, è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute per le medesime iniziative, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta spetta fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
2. In via sperimentale, per il triennio 2021-2023, al fine di favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, nelle aziende con meno di venti dipendenti che assumano unità di personale con contratto di lavoro a tempo parziale, di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da affiancare al dipendente che chieda la conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per documentate esigenze familiari, è disposto l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
3. In via sperimentale, per il triennio 2021-2023, al fine di promuovere l'occupazione femminile giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, assumono giovani lavoratrici con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato spetta l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per tre anni e nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta con riferimento alle giovani donne lavoratrici che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma, non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e non siano state occupate a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, stimanti in 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».