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Articolo aggiuntivo n. 1.0.20 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

        2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

            - sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;

            - sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;

            - appartengono allo stesso gruppo.

        3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.

        4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

        5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».