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Proposta di modifica n. 8.49 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

        Â«8-bis. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore pesca, i datori di lavoro privati del predetto settore che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al progressivo aumento delle giornate di fermo pesca possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga. Il trattamento di integrazione salariale di cui al presente comma è riconosciuto per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di fruizione del trattamento di cui al presente comma.

        8-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

        8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».