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Articolo aggiuntivo n. 36.0.32 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 36.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sostegno ai concessionari del settore delle scommesse ippiche e sportive mediante chiusura transattiva del contenzioso pendente)

        1. Al fine di sostenere il settore delle scommesse ippiche e sportive colpito dai provvedimenti restrittivi connessi alla pandemia in atto, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzati a definire anticipatamente e in via transattiva, le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ai lodi arbitrali ippici, ivi comprese quelle individuate ai sensi della sentenza della Corte Cassazione Civile n. 23418 del 26 ottobre 2020 con i soggetti titolari di concessioni o i loro aventi causa. La transazione si riferisce alle controversie per le quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data del 27 marzo 2021, nonché ai connessi contenziosi di natura civile in essere alla medesima data, secondo i criteri di seguito indicati:

            a) a fronte del rituale pagamento « effettuato anche mediante compensazione » delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;

            b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto legge.».