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Articolo aggiuntivo n. 6.0.200 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

        1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, al secondo periodo la parola: ''esclusivamente'' è soppressa;

            b) al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: ''I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.'';

            c) al comma 1, al terzo periodo dopo le parole: ''del decreto-legge n. 83 del 2014'' aggiungere le seguenti: ''e il credito di imposta è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea'';

            d) al comma 1, dopo le parole: ''le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014'' inserire le seguenti: ''come modificato dal comma 1-bis'';

            e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        ''1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, le parole: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''esistenti alla data del 1º gennaio-2018'' e le parole: ''fino ad un massimo di 200.000 euro'' sono eliminate.

            b) al comma 2; le parole: ''e di incremento dell'efficienza'' sono sostituite dalle seguenti: ''o di incremento dell'efficienza energetica'';

            f) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        ''4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020''».