Articolo aggiuntivo n. 39.0.62 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 39.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure per il sostegno dell'esercizio dell'attività d'impresa agricola)

        1. Al fine di favorire l'ampliamento della base fondiaria delle aziende agricole e di migliorare la capacità reddituale degli imprenditori agricoli, all'articolo 8, comma 2, della legge 26 maggio 1965, n. 590 le parole: «vendita forzata» sono eliminate».