presentato il 16/04/2021 in Assemblea del Senato da Salvatore MARGIOTTA (PD)
testo emendamento del 16/04/21
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
1. Al decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''salvo il caso in cui i concessionari siano investitori istituzionali di cui all'articolo 183, comma 17-bis'';
b) all'articolo 164, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
''5-bis. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, ove il concessionario sia un investitore istituzionale di cui all'art. 183, comma 17-bis, i rapporti contrattuali con i terzi sono disciplinati dal diritto privato e agli stessi non si applica il presente codice. La verifica del possesso dei requisiti da parte dei terzi contraenti con il concessionario è affidata a quest'ultimo ed è soggetta a controllo da parte del concedente'';
c) all'articolo 174, comma 1, dopo le parole: ''Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30'' sono aggiunte le seguenti parole: ''e fermo restando, altresì, quanto previsto dall'articolo 164, comma 5-bis''».