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Articolo aggiuntivo n. 36.0.58 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 36.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

        1. Al decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''salvo il caso in cui i concessionari siano investitori istituzionali di cui all'articolo 183, comma 17-bis'';

            b) all'articolo 164, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        ''5-bis. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, ove il concessionario sia un investitore istituzionale di cui all'art. 183, comma 17-bis, i rapporti contrattuali con i terzi sono disciplinati dal diritto privato e agli stessi non si applica il presente codice. La verifica del possesso dei requisiti da parte dei terzi contraenti con il concessionario è affidata a quest'ultimo ed è soggetta a controllo da parte del concedente'';

            c) all'articolo 174, comma 1, dopo le parole: ''Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30'' sono aggiunte le seguenti parole: ''e fermo restando, altresì, quanto previsto dall'articolo 164, comma 5-bis''».