presentato il 16/04/2021 in Assemblea del Senato da Gaetano QUAGLIARIELLO (Misto) e altri e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 16/04/21
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis.
(Diposizioni finalizzate ad agevolare la somministrazione dei vaccini COVID-19 alla popolazione)
1. In ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti relative alla necessità di garantire adeguata rapidità di somministrazione del vaccino anti COVID-19 alla popolazione, fatte salve le specifiche indicazioni formulate dal Ministero della Salute circa la costituzione delle unità vaccinali, le Regioni e le Province autonome possono realizzare accordi con le Università al fine di impiegare per la somministrazione dei vaccini previa definizione di specifici piani di formazione e di un protocollo di somministrazione, gli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia (LM 41), Medicina Veterinaria (LM42), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM46), Biologia (LM06), nonché all'ultimo anno dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica (L/SNT01), delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (LSNT02), delle Professioni Sanitarie Tecniche (L/SNT03), delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (L/SNT04).
2. L'attività svolta ai sensi del comma 1 costituisce attività didattica professionalizzante e, su richiesta dell'interessato, titolo per l'acquisizione dei crediti formativi curriculari di tirocinio previsti dai singoli piani degli studi».