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Articolo aggiuntivo n. 13.0.5 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondi Paritetici Interprofessionali)

        1. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori e di favorire percorsi di ricollocazione nel mercato del lavoro, in via sperimentale, per gli anni 2021, i Fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 possono finanziare anche percorsi di riqualificazione e riconversione delle professionalità di lavoratori privi di occupazione nella misura massima di 30 milioni di euro.

        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ripartite le risorse di cui al comma i che costituiscono il relativo limite di spesa.

        3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».