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Articolo aggiuntivo n. 5.0.41 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 16/04/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga e potenziamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

        1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

        2. Limitatamente al periodo d'imposta di cui al comma 1, il limite massimo di spesa per il credito d'imposta è elevato a 500 milioni di euro».