Articolo aggiuntivo n. 5.0.41
al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 5.
presentato il 16/04/2021 in Assemblea del Senato da Gianluigi PARAGONE (Misto) e altri
testo emendamento del 16/04/21
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Proroga e potenziamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.
2. Limitatamente al periodo d'imposta di cui al comma 1, il limite massimo di spesa per il credito d'imposta è elevato a 500 milioni di euro».